Finanziamenti
Settore primario
Modulistica
Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.
L’art. 1 del Decreto - Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” prevede una serie di misure volte ad assicurare il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, a quello della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di contenere gli effetti economici conseguenti al conflitto russo-ucraino e alla diffusione della specie granchio blu.
Il comma 2 del richiamato articolo prevede - per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente - la possibilità di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
QUALI SONO I SOGGETTI E I RAPPORTI INTERESSATI?
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura titolari di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente e le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA?
I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti di cui sopra.
In questo caso, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatto salvo il caso in cui il Cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA?
Gli interessati potranno presentare domanda di sospensione del pagamento della quota capitale compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta riduzione del volume d’affari. Il modulo firmato dovrà essere presentato allo sportello in originale o firmato digitalmente alla pec perfezionamento08904@legalmail.it.
Le condizioni economiche sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.