Ocdpc n. 1.079 del 13 marzo 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.079 del 13 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
In particolare, l’art. 9 (“Sospensione dei mutui”) comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sopra citato, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
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