Informativa sull’opzione di affrancamento fiscale.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 14% sui rendimenti delle polizze assicurative di tipo rivalutabile (Ramo I) e di capitalizzazione (Ramo V).
La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) al comma 114 dell’art. 1 ha introdotto la possibilità di affrancare i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2022 versando anticipatamente
un’imposta sostitutiva con aliquota del 14%, rispetto a quella effettivamente applicabile al momento della liquidazione della polizza.
L’opzione è esercitabile dai clienti persone fisiche che hanno sottoscritto polizze di tipo rivalutabile (Ramo I) e di capitalizzazione (Ramo V), con esclusione delle polizze la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, sono escluse dall’adesione all’opzione le polizze di tipo rivalutabile (Ramo I) e di capitalizzazione (Ramo V), che siano state riscattate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023.
Per aderire all’opzione è necessario sottoscrivere l’apposita lettera di adesione che potrà essere richiesta presso la propria filiale, e dovrà essere inoltrata per il tramite dell’intermediario, entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Conseguentemente andrà accreditato alla Compagnia l’importo riferibile all’imposta dovuta con bonifico bancario entro il termine massimo del 16 settembre 2023.
Resta inteso che in caso di mancato bonifico eseguito entro e non oltre la data succitata, la Compagnia riterrà priva di effetto l’adesione all’opzione e ne darà apposita comunicazione al cliente.
Una volta aderito all’opzione, non sarà possibile riscattare totalmente o parzialmente le polizze prima del 1° gennaio 2025.
Per l’esercizio dell’affrancamento, o per la richiesta di un preventivo circa la convenienza o meno si aderire all’opzione sarà sufficiente rivolgersi al proprio consulente di filiale che provvederà ad inoltrare la richiesta alla Compagnia di riferimento.