Accordo ABI-ANCI-UPI per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti Locali

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Banca Prealpi SanBiagio ha aderito all’Accordo siglato, in data 27 luglio u.s., tra l’Associazione Bancaria Italiana, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Unione Province d’Italia. L’Accordo definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza, dalla predetta data di sottoscrizione dell’Accordo fino al 31 dicembre 2023, al fine di venire incontro alle esigenze di liquidità conseguenti all’emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici.

 

Enti beneficiari

  • Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL);
  • gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
  • non possono accedere alla sospensione gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

 

Finanziamenti oggetto di sospensione

  • stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  • il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

 

Condizioni e modalità di sospensione

  • la sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dal 27 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (incluso);
  • al termine del periodo di sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 6 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni;
  • la delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione;
  • gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;
  • il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto;
  • l’atto integrativo al contratto di finanziamento originario può essere perfezionato anche con scambio di corrispondenza, firmata digitalmente, via PEC;

 

Presentazione delle domande

  1. Le domande di sospensione dovranno pervenire alla Banca entro il 30 settembre 2023 (non è previsto l’uso di modulistica specifica prediposta dalla Banca).
  2. La Banca si impegna a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.